Locazioni, tasse snellite

di Giuliano Mandolesi


Dal 2020 stop alle tasse sui canoni di locazione non percepiti. La novità, che riguarderà solo i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, è contenuta all’interno del progetto di legge sulla semplificazione fiscale, approvato in prima lettura dalla camera il 14/5/19, e che è stato trasformato in emendamento (come tutti gli articoli della pdl) al decreto crescita all’esame della commissione finanze della camera, e consentirà ai contribuenti di detassare il reddito derivante da canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti senza dover necessariamente attendere la conclusione dell’iter giudiziario ovvero la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Il percorso della norma dunque grazie al travaso nel dl crescita avrà un iter accelerato. Al momento è uno dei pochi emendamenti dichiarati ammissibili in attesa che la commissione sciolga la riserva sui ricorsi presentati per gli inammissibili. Dal 2020 dunque i locatori per evitare di anticipare le imposte su canoni non incassati, come invece attualmente dispone l’articolo 26 del Tuir (Dpr. 917 del 22/12/1986), avranno bisogno esclusivamente dell’ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto per morosità così come indicato dall’articolo 658 del codice di procedura civile ed a partire dall’intimazione, potranno non indicare nella dichiarazione fiscale i redditi fondiari non percepiti. Attualmente invece la tassazione dei redditi fondiari (quelli da locazione) è basata sul principio di competenza e non di cassa ed i canoni di locazione concorrono, indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili nel periodo di imposta in cui si è verificato il possesso salvo poi poter rettificati (solo in caso di affitto di immobili abitativi) in caso di morosità del conduttore solo ex post al termine della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. In questo caso ai contribuenti è concesso un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposte versate sui canoni di locazione non percepiti quantificabile solo attraverso una riliquidazione della dichiarazione originaria che conteneva il reddito indicato «per competenza» e tale complesso meccanismo è peraltro consentito solo in caso di locazione di immobili abitativi mentre, inspiegabilmente, nessuna modalità di recupero è strutturata per gli immobili commerciali (probabilmente anche in violazione del principio della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione). Il progetto di legge dunque mira di fatto a modificare l’art. 26 del Tuir. riportando a tassazione «per cassa» i redditi fondiari degli immobili abitativi ed eliminando il tortuoso meccanismo di calcolo del credito d’imposta concesso sui canoni non percepiti ma nulla sembra invece disporre per i fabbricati commerciali il cui reddito invece sembrerebbe restare legato al criterio della competenza senza alcuna modalità di recupero in caso affittuari morosi. Secondo quanto contenuto del progetto di riformulazione dell’articolo 26, i canoni di locazione non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applicherà la tassazione separata di cui all’articolo 21 del Tuir con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir) e l’imposta sarà dunque determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui essi sono percepiti. Nulla cambia invece per i contratti di locazione stipulati p

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